AUTOCONSUMO DIFFUSO
DA FONTI RINNOVABILI_

CER – Comunità Energetica Rinnovabile

Essa è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 del decreto legislativo 199/2021, dove l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21.

Gruppi di autoconsumatori da FER che agiscono collettivamente_

È un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21, dove l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato.

Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura.

L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza con linea diretta_

È la configurazione tra produttore e consumatore che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso “a distanza” con linea diretta tra produttore e cliente finale, dove l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.

Autoconsumatore individuale di FER a distanza che utilizza la rete di distribuzione_

È la configurazione tra produttore e consumatore che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/2021.

I soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

Possono essere presenti più impianti di produzione e più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato.

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